REGIME GIURIDICO DELLE BALESTRE
molto spesso riceviamo richieste di informazioni in merito alla normativa vigente sulla detenzione, uso e trasporto delle balestre. Va chiarito che i regolamenti in materia sono diversi per ogni stato Europeo, non esiste una legislazione unica Europea.
Riportiamo di seguito l'estrratto del TULPS, che disciplina la materia in Italia.
La Commissione Consultiva Centrale per il Controllo.delle armi è stata sentita in sede consultiva sulla tematica. Il predetto consesso ha tenuto conto di oggettivi accertamenti tecnici su. alcuni prototipi di balestre; della valutazione e comparazione dei parametri dimensionali e di potenzialità balistica (propri ai diversi modelli di balestre attualmente commercializzate) con quelli degli archi moderni e :délle armi da sparo di piccolo calibro; dell'attuale collocazione giuridica dei predetti strumenti prevista. dalla normativa ‘europea‘ ed ha pertanto espresso il parere di. escludere dal novero delle armi proprie le balestre moderne di. qualsiasi dimensione. che, alla stregua degli archi, sono 'da ricomprendere tra gli strumenti’ sportivi dei quali è consentita la libera detenzione e il porto per giustificato motivo.
Tali strumenti, ha rilevato la Commissione, hanno, fra l'altro, la medesima natura (armi improprie) dei fucili da pesca subacquea, esclusi espressamente dalla L. 110/75 dalla categoria delle armi comuni da sparo e di quegli strumenti disciplinati dall'art. 45 del Regolamento TULPS (strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una: specifica diversa destinazione, come strumenti ad uso sportivo).
Ciò premesso, nel rilevare l'opportunità dell'adeguamento ai predetti orientamenti e pareri, con riferimento in particolare alla già citata Sentenza n._.7494, le circolari al riguardo precedentemente emanate (N. 559/C.22590.10179 (17)1 del 16 gennaio 1992, pari numero del 22 aprile 1992 e 8 maggio 1993) —- sono da ritenere superate fatte salve le disposizioni in esse previste per le balestre del. tipo ornamentale e per quelle usate nelle manifestazioni folkloristiche. Pertanto, le balestre moderne di qualsiasi dimensionee d i relativi dardi vanno considerate nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4 2° comma della e09e 110/75, e 45 2° comma del Reg. es. TULPS. si rappresefità SEL che:
1) Le balestre, rientrando tra le. armi improprie con destinazione prevalentemente sportiva, potranno essere legittimamente trasportate o portate, coù giustificato motivo, fuori della propria abitazione o dalle appartenenze . di essa. Pertanto, sarà considerato giustificato il trasporto e il porto in quelle circostanze riconducibili, ad’ esempio . ad attività di allenamento o. di partecipazione a manifestazioni agonistiche previste dal calendario delle federazioni sportive del settore o a manifestazioni folkloristiche altresì ufficialmente previste, ovvero ad ‘ esigenze per. riparazione e controllo dell'attrezzo. Saranno considerate legittime le attività sportive svolte all'interno di campi di tiro attrezzati, aperti o chiusi, predisposti in maniera palese e opportunamente strutturati in conformitàai regolamenti sportivi e in ottemperanza alle prescrizioni di pubblica sicurezza. Sarà considerato non giustificativo del porto qualsiasi "atteggiamento venatorio" (al riguardo si rammenta il divieto in tal senso previsto dall ‘art. 21 della Legge 157/92);
2) Il trasporto e porto della balestra, al di fuori dell'abitazione e dei campi di tiro ufficiali, potrà effettuarsi esclusivamente con l'attrezzo sportivo scarico ed all'interno di apposita custodia;
3) Le balestre potranno impiegare esclusivamente dardi del tipo approvato per il solo tiro sportivo e non dovranno essere corredate di sistemi che permettono di raddoppiare il numero dei colpi o comunque alterarne i parametri di potenzialità previsti per la pratica sportiva;
4) Le punte dei dadi a corredo della balestra dovranno essere esclusivamente a "profilo ogivale ordinario" per il tiro sportivo con le caratteristiche di quelle ufficialmente previste dalle federazioni sportive (sono vietate quelle a lame fisse o retrattili, ad arpione o di altra tipologia).
Sarà. cura delle SS.LL. informare del contenuto della resente circolare le locali "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportunr, alle Associazioni e categorie del settore.
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nel raccomandare la massima diffusione del contenuto della presente ed in particolare delle innovazioni introdotte nel regime autorizzatorio in materia si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
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